Luigi Manconi: Giustizia, morale e pedofilia

30 Luglio 2003
E, infine, quello studente diciassettenne di Torino è stato assolto. Non andrà in galera. L´imputazione era di pedo-pornografia: ovvero la detenzione e lo scambio di materiale pornografico relativo a "minori degli anni diciotto". Il giovane aveva chiesto a un sito Internet, e poi scaricato, immagini relative ad atti sessuali compiuti da proprie coetanee (letteralmente: "ragazze di sedici, diciassette anni"). Da qui il paradosso: un diciassettenne può avere rapporti sessuali con una diciassettenne o sedicenne o quindicenne o quattordicenne consenziente, ma non ne può prelevare l´immagine da un sito on-line. E, infatti, l´assoluzione non è stata decisa "perché il fatto non sussiste", ma perché è stata riconosciuta l´"immaturità" dell´imputato (ovvero la mancata consapevolezza di commettere un reato).
Quest´ultima vicenda – insieme ad altre meno clamorose, ma non meno inquietanti e spesso tragiche – segnala insidie e contraddizioni, debolezze ed effetti perversi di una normativa inadeguata; e, in particolare, della sua malaccorta (e talvolta irresponsabile) applicazione.
Lo so: questo è il discorso più difficile del mondo, e il più rischioso, ma rimuoverlo o censurarlo è ancora più sbagliato. Ha l´effetto (certo) di consentire iniquità e abusi e quello (probabile) di non affrontare adeguatamente il fenomeno della pedo-pornografia. Di questo, infatti, stiamo parlando. "Save the children", antica e benemerita associazione internazionale, sta conducendo una campagna sul tema, a partire da alcuni dati di realtà: "Si calcola che oggi ci siano in rete 70mila siti contenenti materiale pedo-pornografico".
Questo dà la misura della drammaticità del problema e dell´urgenza di affrontarlo. Ma tutto ciò, come si diceva, non deve farci tacere sulle carenze e sulle storture della legge italiana e sulle ingiustizie che – "a fin di bene", appunto - produce. E infatti, sulla pedo-pornografia, si è attivata l´ennesima "politica dell´emergenza", alla quale hanno dato un rilevantissimo contributo le mosse improvvide di alcuni magistrati e la superficialità di gran parte dei mass media.
Basti osservare i principali elementi delle mobilitazione mediatica. Ovvero: a) il numero sempre elevato degli avvisi di reato: le operazioni di polizia giudiziaria sono sempre "retate" e gli indagati si contano "a centinaia" (la più recente ha portato a oltre cento perquisizioni; quella precedente ha coinvolto 397 persone); b) il costante riferimento alla presenza di "insospettabili", come a enfatizzare la capacità di infiltrazione del fenomeno e la sua tendenza a dissimularsi per penetrare in ambiti familiari e in luoghi che si vorrebbero protetti; c) la confusione tra pornografia e violenza sessuale. Qui, ovviamente, ci riferiamo solo alla prima, ma la gran parte dell´informazione sulle inchieste della magistratura si rivela incapace di segnalare e rispettare questa elementare distinzione. Chi consuma pedo-pornografia sarebbe, perciò stesso, uno stupratore di minori. Va da sé che una tale equazione, oltre a negare le più consolidate acquisizioni di tutte le discipline della psiche, ha effetti devastanti sul piano delle libertà individuali, assimilando l´attività del pensiero (le idee, le fantasie, i desideri) all´azione criminale.
E rispetto a quest´ultima – l´azione criminale – la normativa in vigore è efficace? Si tratta di una legge recente (la 269 del 1998), che – alla verifica della sua applicazione - rivela contraddizioni grandi come una casa.
Ecco le principali. La normativa si affida a una fattispecie, quella di pornografia, la cui individuazione è non solo ardua, ma oggetto di controversie da secoli. La natura della pornografia (insomma, "che cos´è pornografico") – così come la natura del valore che si ritiene offeso: il pudore - è, per definizione, scivolosa. Fa riferimento a un concetto sommamente opinabile e in costante evoluzione, destinato a variare, sempre più rapidamente, non solo nel tempo e nello spazio, ma anche in relazione alle differenti classi sociali e di età e a numerosi fattori culturali. Per capirci: più di un inquirente ha ritenuto "pornografiche" le immagini di corpi nudi; non necessariamente l´attività sessuale, dunque, ma già la sola nudità potrebbe essere classificata come "pornografia". D´altra parte, sappiamo bene come una casistica possa essere, insieme, ridicola e tragica ("quello è pornografico", "quell´altro è quasi-pornografico", "quello non lo è affatto") e, soprattutto, rischi di risultare inadeguata: ma l´affidarsi alla discrezionalità degli inquirenti si sta dimostrando assai pericoloso. Ben diverso significato, ed efficacia, avrebbe un intervento che si concentrasse sulle violazioni della privacy; e che agisse nei confronti dei circuiti di distribuzione delle immagini a fini di lucro.
Altra questione. Nel nostro ordinamento tutti i reati in materia sessuale fanno riferimento alla soglia dei 14 anni. Tale soglia viene innalzata solo nei casi in cui il colpevole sia il genitore, anche adottivo, il tutore o altra persona cui il minore sia affidato. Appare evidente, pertanto, secondo un autorevole giurista come Sergio Seminara, che il legislatore "ha considerato meritevole di particolare tutela solo il minore di anni quattordici"; e risulta univoca "la precisa valutazione sulla capacità di autodeterminazione sessuale del minore che abbia varcato la soglia dei quattordici anni". Dunque, perché questo orientamento viene forzato nel caso della pornografia e "la particolare tutela" viene estesa fino ai diciotto anni? Non che tale fascia d´età non meriti protezione, ma la peculiare severità adottata suscita molti dubbi e produce paradossi come quello prima segnalato. E suggerisce l´impressione che l´intento del legislatore sia quello di "legare il giudizio di riprovevolezza più alla produzione di materiale pornografico in sé che ai danni riportati dal minore coinvolto" (ancora Seminara).
E infine. Questa normativa, pur risalendo al vicinissimo 1998, sembra, per certi versi, vetusta: comunque, obsoleta. Oggi, essa viene applicata massicciamente alla pornografia on-line, ma l´articolato – nella sua logica e nei suoi dispositivi - non sembra aver previsto una tale evoluzione tecnologica. Non c´è il minimo dubbio, infatti, che Internet abbia cambiato radicalmente anche questo ambito della vita sociale, consentendo una possibilità e una facilità di accesso fino a ieri inimmaginabili e garantendo un´offerta praticamente illimitata di quella particolare merce (pornografia).
La normativa in questione sembra disegnata, piuttosto, su un mercato, quello delle videocassette, oggi residuale: e, dunque, rivela tutta la sua inadeguatezza tecnologica e – questo è il punto – anche "morale". E, difatti, Internet consente (o, comunque, promette) una "libertà" non controllabile attraverso le norme e i limiti previsti per altri mercati: quando vengono applicati a Internet, quelle norme e quei limiti risultano, fatalmente, grossolani, approssimativi e, alla resa dei conti, inefficaci e iniqui.
E´ in gioco, infatti, una "libertà" che riguarda la disponibilità di beni e mezzi immateriali (virtuali, appunti). Certo, dietro tale dimensione immateriale, in genere c´è la brutale corporeità di violenze reali e abusi concreti, di integrità violate e di sofferenze patite. Ma il confine tra le due dimensioni, quella reale e quella virtuale, è incerto e va faticosamente cercato e individuato, al fine di evitare nuove violenze e nuovi abusi.

Luigi Manconi

Luigi Manconi insegna Sociologia dei fenomeni politici presso l’Università IULM di Milano. È parlamentare e presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato. Tra i suoi libri …